DIRITTO D'AUTORE


Tutti i testi e le massime giurisprudenziali sono coperti da diritto d’autore. Uso consentito citando la fonte con relativo link. Pregasi segnalare la citazione.

18 dicembre 2013

86/13. Il bilancio sociale per gli organismi di mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 86/2013)

Oltre l’obbligatorietà della mediazione tra comunicazione e migliore qualità del servizio: il bilancio sociale per gli organismi di mediazione

Relazione del dott. Giulio Spina

VII Forum Nazionale dei Mediatori
19 novembre 2013
Roma - Camera dei Deputati

Fonte immagine: http://furumnazionaledeimediatori.net/wp/

Buon pomeriggio,

ringrazio gli organizzatori per l’invito.

Quando mi è stato proposto di intervenire in un contesto così prestigioso e mi è stato chiesto se avessi qualche idea da proporre ho pensato innanzitutto che siamo, appunto, in un forum: un luogo di incontro; un luogo di dialogo tra tutti gli operatori del settore della mediazione; un luogo, in particolare, dove proporre e confrontarsi su tematiche, non esclusivamente giuridiche, connesse all’approfondimento ed alla diffusione della cultura della mediazione e della conciliazione.

E allora, sconfinando forse imprudentemente dalla mia area di attività (quella giuridica), vorrei condividere con voi una considerazione – tanto banale, quanto, mi auguro, condivisibile – che ho in animo (e non solo io) da tempo: una cultura (in questo caso della gestione del conflitto basata sulla logica della mediazione e della conciliazione) non può essere imposta con un obbligo normativo.

E invece, mi pare, la diffusione della cultura della mediazione continua troppo spesso ad essere riposta quasi esclusivamente nella previsione della sua obbligatorietà.
Sul punto basti riflettersi::
  • sull’ampio dibattito scaturito in ordine alla previsione, contenuta nella versione originaria del d.lgs. n. 28 del 2010, relativa alla mediazione c.d. obbligatoria ed all’ipotesi di giurisdizione condizionata prevista, in particolare, dall’art. 5, comma 1 (sanzione dell’imporcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione per le materie di cui all’originario comma 1, art. 5);
  • sulle conseguenze (e gli impatti concreti) della pronuncia C. Cost. n. 272/2012, che ha come noto sanzionato la previsione in parola solo per il profilo formale dell’eccesso di delega legislativa[1];
  • sul dibattito sorto relativamente alla reintroduzione dell’obbligatorietà della mediazione e, poi, in ordine alla nuova riforma del d.lgs. cit. (attuata con la conversione in legge del c.d. decreto del fare dell’agosto 2013) che, come noto, ha tra l’altro: reintrodotto il meccanismo dell’improcedibilità, sebbene in via transitoria (art. 5, comma 1-bis); identificato il soddisfacimento della condizione di procedibilità nello svolgimento del primo incontro di mediazione, svolto con l’assistenza obbligatoria del legale (art. 5, commi 1 e 2-bis ed art. 8); collegato – in questo caso in modo definitivo – lo strumento della procedibilità della domanda giudiziale alla mediazione su invito (oggi su disposizione) del giudice (art. 5, comma 2)[2].


Noto, d’altronde, è anche l’aspro (e non sempre proficuo, a mio parere) dibattito tra chi vede nell’obbligatorietà della mediazione un mezzo irrinunciabile al fine di una efficace diffusione della conoscenza della mediazione; chi, invece, intravede in tale obbligo una inammissibile compressione del diritto all’accesso alla giustizia; e chi, ancora, osserva come prevedere l’obbligatorietà di un procedimento conciliativo contrasti con la ratio stessa dell’istituto, invece fondato – come noto – sull’incontro delle libere volontà delle parti in lite.

La storia della mediazione sembra quindi quasi esaurirsi nell’evoluzione normativa della sua obbligatorietà e le speranze della sua effettiva e piena diffusione inevitabilmente collegate a tale meccanismo.
Invece, mi pare, alla luce dei pochi anni di vita del nuovo istituto e per quanto prima accennato, occorra andare oltre l’obbligatorietà e trovare altre vie, più efficaci per la diffusione della cultura della mediazione. Puntando proprio sulla logica dell’incontro, del dialogo e della comunicazione.

Tra i vari strumenti che possono al riguardo utilizzarsi, ve ne è uno che, per così dire, parte dal basso. Dai protagonisti del sistema: gli organismi di mediazione.
L’idea che vorrei condividere con voi è la possibilità, per un organismo di mediazione, di redigere un proprio bilancio sociale.
Per anni ho partecipato alla realizzazione di bilanci sociali (anche per enti pubblici) e mi pare che tale strumento possa trovare, nel campo della mediazione, applicazioni davvero molto utili (sia per le attuali esigenze di cui si è accennato, sia per le assonanze tra i due strumenti) [3].

In sintesi, il bilancio socialeè uno strumento di rendicontazione che consente alle aziende di realizzare una strategia di comunicazione … in grado di perseguire il consenso e la legittimazione sociale … premessa per il raggiungimento di qualunque altro obiettivo, compresi quelli di tipo reddituale e competitivo[4].

Tale strumento si basa sul concetto di responsabilità sociale, definibile come “responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società[5].
In altri termini, si tratta della “consapevolezza di un ente e del suo management delle ricadute sociali che i comportamenti e le decisioni interne hanno sulla società e sul contesto di riferimento nel breve e nel lungo periodo[6].

Il bilancio sociale è quindi uno strumento di rendicontazione interna ed esterna:
  • volto all’analisi dei risultati aziendali raggiunti, fornendo un quadro complessivo delle performance dell’azienda e della qualità dell’attività aziendale (esprimendo, così, l’impatto complessivo dell’attività aziendale sulla società civile[7]);
  • volto a rappresentare il valore aggiunto creato dall’azienda e quindi a migliorarne la reputazione, favorendo il dialogo con tutti gli stakeholder (i portatori di interesse: collaboratori, partner, finanziatori, clienti, etc.);
  • volto a definire strategia aziendali future;
  • è uno strumento di trasparenza basato sul confronto tra il sistema valoriale cui l’azienda dichiara di ispirarsi e l’effettiva corrispondenza ad esso dell’attività posta in essere.



Nel nostro caso, quindi, tale strumento:
  • permetterebbe agli organismi un’analisi sia delle proprie potenzialità, che delle criticità operative e gestionali, puntando sul quel miglioramento della qualità del servizio di mediazione che da più parti si invoca;
  • contemporaneamente, ha una forte valenza comunicativa verso l’esterno, mostrando l’impatto (positivo, che noi ben conosciamo, ma purtroppo ancora poco noto ai più) che un organismo di mediazione produce sulla comunità nella quale opera (contesto sociale, economico, territoriale, etc.), tra l’altro colmando quel deficit informativo che penalizza la piena operatività della mediazione.


L’idea, in sintesi, che spero possa essere presto realizzata, è sperimentare l’applicabilità dello strumento del bilancio sociale ad un organismo di mediazione, dimostrandone (e quindi sfruttandone nel concreto) le potenzialità.

Vi ringrazio per l’attenzione. 

Giulio Spina

Per approfondimenti ed informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 86/2013






[1] Sul punto si rimanda a G. Spina, L’illegittimità costituzionale della c.d. mediazione obbligatoria per eccesso di delega legislativa (nota a Corte Costituzionale, 06-12-2012, n. 272), in La Nuova Procedura Civile n. 1 del 2013.

In argomento può farsi riferimento anche a: La mediazione dopo C. Cost. n. 272 del 2012, in Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2013 ed a G. Spina, Incostituzionalità della mediazione obbligatoria: la mediazione non è morta!, in Osservatorio Mediazione Civile n. 119/2012.

Per il testo della pronuncia si veda C. cost. n. 272/12: incostituzionalità della mediazione obbligatoria per eccesso di delega legislativa, in Osservatorio Mediazione Civile n. 128/2012.

[2] Si veda G. Falco - G. Spina (a cura di), La nuova mediazione. Regole e tecniche dopo le modifiche introdotte dal "Decreto del fare" (d.l. 69/2013, conv., con mod., in l. 98/2013), Giuffrè, 2014 (presentazione del volume reperibile in Osservatorio Mediazione Civile n. 84/2013)

Per un primissimo commento sull’attuale disciplina della mediazione si veda G. Spina, Le novità introdotte alla disciplina della mediazione civile dal c.d. “Decreto del fare”convertito in legge, in La Nuova Procedura Civile n. 4 del 2013.

Per il testo normativo attualmente in vigore si consulti Decreto legislativo n. 28 del 2010 aggiornato alla legge n. 98/2013 di conversione del c.d. Decreto del fare, in Osservatorio Mediazione Civile n. 67/2013, con utile Tabella di confronto: D.lgs. n. 28/2010 prima e dopo la riforma del 2013, in Osservatorio Mediazione Civile n. 66/2013.

[3] Tra i variegati riferimenti normativi si segnalano, in prima battuta, i seguenti: Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee Guida per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale; Delibera della giunta regionale della Lombardia n°5536/2007; Legge Regionale n. 1 del 24.01.2008; Delibera Regionale n. 5536 del 10.10.2007; Circolare G.R. (Direzione Generale Industria) n. 14 del 29.05.2009 e allegate “Indicazioni per la  redazione del Bilancio di responsabilità sociale”; Direttiva del Ministro del Dipartimento della Funzione pubblica sulla Rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche (direttiva 17/02/06, G.U. n. 63 del 16/03/06); Raccomandazione contabile n. 7, “Il bilancio sociale delle Aziende non profit: principi generali e linee guida per la sua adozione”, della Commissione “Aziende non profit” del CNDC; “Linee guida per il reporting di sostenibilità” del Global Reporting Initiative per il settore pubblico (Sector supplement for public agencies); “Standard per il bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche” del Gruppo del Bilancio Sociale, della comunicazione della Commissione europea 02/07/2002, COM (2002) 347 def., relativa alla “Responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile; documenti elaborati da The Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA); “Il bilancio di genere come forma di rendicontazione sociale e strumenti operativi” approvato dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il 20 marzo 2008; Principi di Redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001; Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative).
[4] Definizione fornita dal GBS - Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale composto da accademici, professionisti del mondo della rendicontazione etico-sociale e della revisione contabile, costituitosi in Italia nel 1998.
[5] Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese del 25 ottobre 2011.
[6] Unioncamere, Rendicondazione Sociale, Linee guida per le Camere di commercio, 2010.
[7] Unioncamere, Rendicondazione Sociale, Linee guida per le Camere di commercio, 2010.

NEWSLETTER MENSILE SULLA MEDIAZIONE